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giurisprudenza

L’avvocato, anche se iscritto all’albo dei cassazionisti, non può impugnare il decreto di archiviazione del GIP in qualità di “difensore di sé medesimo” (Cass., Sez. VI Pen., 2 marzo 2015, n. 8995)

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha ribadito l’inammissibilità del ricorso per Cassazione della persona offesa in proprio, anche ove si tratti di avvocato iscritto all’Albo dei cassazionisti.
La vicenda processuale origina dal ricorso in Cassazione di un avvocato avverso un decreto di archiviazione deliberato dal GIP del Tribunale di Milano. L’avvocato in questione aveva presentato ricorso e memorie “in qualità di difensore di sé medesimo”, quale persona offesa nel procedimento relativo a reati ex artt. 81, 612 e 331 c.p.
La Suprema Corte, per argomentare l’inammissibilità del ricorso così presentato, ha preliminarmente richiamato la sentenza Cass., Sez. VI Pen., n. 19809/2009 che – in un caso del tutto analogo a quello oggetto di esame – ha chiarito che “il ricorso, proposto personalmente dalla persona offesa, è inammissibile, in quanto per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613 c.p.p., secondo cui, fatta eccezione per le parti processuali in senso tecnico, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo (…) A nulla rileva che la persona offesa ricorrente abbia il titolo di avvocato, pur se cassazionista, perché nel processo penale lo jus postulandi non può essere esercitato da chi riveste la qualità di "litigante" (…), a differenza di quanto previsto per l'esercizio dell'azione civile dall'art. 86 c.p.c.: il che trova ragionevole giustificazione nella natura degli interessi coinvolti”.
Tali principi, ad avviso della Corte, devono essere confermati.
Ciò in quanto, in primo luogo, il sistema dato dagli artt. 96, 97 e 101 c.p.p. va considerato, in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, quale fonte del principio generale della necessaria difesa tecnica della parte. Consentire alla parte di gestire la propria difesa determinerebbe l’introduzione nel processo di “tensioni proprie del coinvolgimento personale del soggetto personalmente e direttamente interessato”, in danno di tutte le parti del processo, compresi Giudice, P.M. e difensori delle altre parti.
La persona offesa, sostengono inoltre i giudici nella sentenza in esame, è portatrice di un proprio interesse diretto all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato e rappresenta una figura autonoma e diversa da quella della parte civile. Di qui l’inapplicabilità alla persona offesa della disciplina di cui all’art. 86 c.p.c. in materia di difesa personale della parte; disciplina peraltro ritenuta comunque inoperante in ambito penale dalla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte (di qui, l’incidentale ma espressa critica alla sentenza Cass., Sez. IV Pen., n. 10546/2014, che ha affermato l’ammissibilità del ricorso in Cassazione proposto in proprio dalla parte civile, purché si tratti di un avvocato cassazionista).

A cura di Giulio Carano