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giurisprudenza

L’avvocato che abbia difeso il condominio di cui è condomino, non partecipa al pagamento delle spese sostenute dal condominio a titolo di compenso per l’attività professionale svolta (Cass., Sez. VI, Ord., 21 febbraio 2018, n. 4259)

Un avvocato, non vedendosi corrisposti i compensi dovuti per l’attività processuale svolta come difensore del condominio di cui era condomino, otteneva un decreto ingiuntivo. In una successiva assemblea condominiale, gli importi riconosciuti nel decreto venivano addebitati pro quota a tutti i condomini, compreso l’avvocato creditore, il quale pertanto impugnava la delibera assembleare. La Corte di Cassazione, cassando la sentenza del Tribunale di Roma, ha ribadito che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio e un singolo condomino, la deliberazione dell’assemblea che disponga anche a carico di quest’ultimo il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore è invalida, non trovando applicazione, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.

A cura di Leonardo Cammunci