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giurisprudenza

L’avvocato dichiaratosi distrattario non è legittimato a contestare il quantum liquidato (Cass., Sez. VI, Ord., 14 ottobre 2020, n. 22140)

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, riafferma un principio già espresso in materia di liquidazione delle spese di lite in favore dell’avvocato dichiaratosi distrattario.

Nello specifico la Corte di Cassazione ribadisce che lo stesso non sia legittimato a contestare il quantum liquidato, essendo in tal senso legittimata solamente la parte assistita.

Invero l’avvocato che si è dichiarato distrattario può assumere la qualità di parte nel giudizio di impugnazione solo nelle seguenti ipotesi: 1) se la sentenza impugnata non ha pronunciato sull’istanza di distrazione; 2) se la sentenza impugnata ha respinto l’istanza di distrazione; 3) se l’impugnazione investe la pronuncia stessa di distrazione (cfr. Cass. n. 11919 del 2015).

Nel caso in esame l’avvocato, dichiaratosi antistatario nel giudizio di appello, ha impugnato la pronuncia di secondo grado contestando il quantum liquidato a titolo di spese di lite e per le ragioni sopra espresse la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto.

A cura di Silvia Ventura.

Allegato:
22140-2020