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giurisprudenza

L’avvocato non può eludere il procedimento disciplinare chiedendo la cancellazione dall’Albo (C.N.F., Sent., 15 luglio 2020, n. 119)

Un avvocato presentava al COA domanda di cancellazione dall’albo e, qualche giorno più tardi, lo stesso COA, dopo aver appreso dalla stampa locale che l’iscritto era imputato in concorso per reato di bancarotta, lo segnalava al CDD e rigettava la domanda di cancellazione “a ciò ostando la pendenza di un procedimento disciplinare”.

L’avvocato impugnava la delibera del COA di rigetto della cancellazione, deducendo che le disposizioni di cui all’art. 17, comma 16 e 57 della L. n. 247/2012, secondo le quali la cancellazione non può essere deliberata “quando sia in corso un procedimento disciplinare” a partire “dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina”, oltre a doversi considerare costituzionalmente illegittime e oltre a violare le disposizioni della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, non potessero applicarsi al caso di specie, in quanto l’invio della segnalazione al CDD era avvenuto successivamente alla richiesta di cancellazione e dunque in un momento in cui non vi era alcun procedimento disciplinare “in corso”.

Il CNF rigettava il ricorso – dopo aver dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto la ratio delle norme in questione sta nella tutela del decoro della professione e del diritto di difesa dell’incolpato – precisando che il COA si era attenuto alla disposizione di legge, non potendosi pronunciare sulla cancellazione (anche se la domanda era precedente) dal momento della segnalazione effettuata al CDD.

A cura di Leonardo Cammunci