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giurisprudenza

L’avvocato può agire per il recupero del suo credito professionale derivante da prestazioni giudiziali penali attraverso il “normale” procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. (Corte d’Appello di Firenze, Sent., 20 ottobre 2017, n. 2319)

Una domanda di condanna al pagamento degli onorari dovuti per prestazioni giudiziali penali, formulata da un avvocato nei riguardi di un proprio cliente con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha dato modo alla Corte d’Appello di Firenze di pronunciarsi sull’azionabilità di tale credito professionale attraverso il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c., anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2011 n. 150.

Il Tribunale di Firenze aveva in primo grado dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che l’art. 14 D.Lgs. cit. prevede solamente per le controversie di cui all’art. 28 L. 1942 n. 794, ossia vertenti in materia di liquidazione degli onorari di avvocati per prestazioni giudiziali civili, l’applicazione del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c. Di diverso avviso la C.A. di Firenze, che a seguito dell’appello proposto dall’avvocato ha accolto la domanda.

In primo luogo la Corte rileva, infatti, che l’art. 14 c.1 D.Lgs. cit. rinvia sì al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., ma solo “ove non diversamente disposto” dal medesimo articolo, che ai commi successivi indica rilevanti correttivi in tema di competenza, composizione dell’organo giudicante, legittimazione a stare in giudizio e appellabilità. Dunque, il rito previsto dall’art. 14 D.Lgs. cit. per le controversie ex art. 28 L. cit. non è il “normale” rito sommario di cognizione, bensì un rito sommario di cognizione “corretto”.

In secondo luogo, la Corte osserva che la previsione del rito sommario di cognizione “corretto” per le sole prestazioni giudiziali civili non impedisce all’avvocato di agire per il recupero dei suoi crediti professionali derivanti da prestazioni giudiziali penali attraverso il “normale” procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c.

È opportuno evidenziare che la Corte, pur non essendo stata chiamata a pronunciarsi espressamente sul punto, pare implicitamente ammettere -sempre per le prestazioni giudiziali penali- anche l’utilizzo del procedimento ordinario di cognizione.

Né la sentenza in commento si pone in contrasto con il principio di obbligatorietà del rito sommario “corretto” ex art. 14 D.Lgs. cit., di recente affermato più volte dalla S.C. anche nell’ipotesi in cui la controversia -come nel caso di specie- non verta solo sul quantum, ma pure sull’an della pretesa (v. da ultima Cassazione civile sez. II, 17/5/2017, n. 12411): la validità di tale principio, infatti, è stata espressamente circoscritta alle controversie vertenti in materia di prestazioni giudiziali civili.

A cura di Stefano Valerio Miranda