La pronuncia della S.C. in commento trae origine dalla richiesta di un avvocato di liquidazione del proprio compenso a seguito dell’attività di curatore speciale e difensore di un minore svolta in un procedimento ex art. 336 c.c. (ossia riguardante la responsabilità genitoriale), tenutosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari.
Il Tribunale rigetta la domanda, anche in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. 2002/115, attesa la gratuità dell’incarico di curatore speciale del minore e in quanto l’avvocato, pur potendo esercitare il patrocinio, non aveva provveduto né al deposito della procura nè alla rituale costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 165 e 166 c.p.c.
Avverso tale decisione l’avvocato propone ricorso in Corte di Cassazione, che viene accolto.
Motiva la Corte, infatti, che il curatore speciale del minore, avendone la rappresentanza legale, è abilitato anche alla nomina del suo difensore (nomina per giunta obbligatoria nella fattispecie ex art. 336 c.4 c.c.); e qualora rivesta la qualità di avvocato può stare in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., così cumulando le due qualifiche di curatore speciale e difensore del minore, senza che occorra il formale conferimento a sé stesso della procura alle liti.
Nel caso di specie, pertanto, il compenso per l’attività di difesa non poteva essere negato a causa del mancato deposito della procura, e neppure per la mancata osservanza delle formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento ex art. 336 c.c. camerale e quindi soggetto a forme semplificate.
Del resto, il Tribunale stesso -rileva la Corte- ha dato atto del deposito da parte dell’avvocato di atti processuali nei quali egli si indicava sia curatore speciale sia difensore del minore, così risultando provata la sua attività difensiva.
A cura di Stefano Valerio Miranda