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giurisprudenza

L’elezione di domicilio effettuata con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è richiesto (Cass., Sez. VI Pen., 15 febbraio 2019, n. 7202)

Con la sentenza in commento i Giudici di Legittimità tornano a chiarire un principio in precedenza già affermato in tema di elezione di domicilio. In particolare, a fronte della lamentata nullità della notifica dell’avviso di deposito della sentenza della Corte d’Appello effettuata presso il difensore, la Suprema Corte conferma che la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, effettuata nell’ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento principale a cui sia espressamente riferita. Nel caso di specie la Corte rileva la presenza, allegata ad un verbale del giudizio di secondo grado, di un’istanza di liquidazione degli onorari relativi al patrocinio a spese dello Stato, nella quale il difensore si era dichiarato domiciliatario. Anche alla luce di ciò il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato ed inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

A cura di Elena Borsotti