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giurisprudenza

L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non si applica alle espressioni offensive e calunniatrici (Cass., Sez. V Pen., 18 ottobre 2018, n. 47505)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introdotto da un Avvocato a seguito di una condanna subita per i reati, al medesimo ascritti, uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p., di cui agli artt. 595, c. 1 e 2 c.p., 61 n. 10 c.p., per aver offeso la reputazione di un Sostituto Procuratore della Repubblica.

L’Avvocato, infatti, aveva accusato il P.M., in plurimi scritti indirizzati al Consiglio Superiore della Magistratura, all’Associazione Nazionale Magistrati ed al Tribunale, di aver abusato delle sue funzioni, svolte con negligenza, al fine di danneggiarlo, descrivendo altresì il Magistrato come un soggetto incapace e in mala fede, in quanto dedito a favorire interessi privati piuttosto che pubblici. Il silenzio serbato dal P.M. a fronte delle numerose denunce presentate avrebbe determinato nell’Avvocato la convinzione di un intento persecutorio del P.M. e di sue condotte faziose, irresponsabili ed incapaci.

La Corte di Cassazione non ha accolto la tesi difensiva fondata sull’esistenza dell’esimente di cui all’art. 598 c.p. per aver manifestato critiche all’operato del Magistrato a fronte dei gravi danni subiti. Al contrario, il Supremo Collegio ha ritenuto le affermazioni gravemente offensive della reputazione del P.M., in quanto estranee al limite di continenza. Ad avviso degli Ermellini, infatti, il diritto di critica deve essere esercitato mediante l’uso di termini riconducibili ad espressioni ordinarie e non di per sé diffamatorie, escludendo in tal modo l’applicabilità dell’art. 598 c.p. alle affermazioni calunniatrici ed offensive, mancanti di correlazione con l’esercizio del diritto di difesa.

 

 

A cura di Costanza Innocenti