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giurisprudenza

L’esistenza di una valida delega alla sottoscrizione degli atti amministrativi è dimostrabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. V., 21 giugno 2016, n. 12781)

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte torna nuovamente a pronunciarsi sul delicato tema riguardante la sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria, su cui ci siamo già soffermati in passato.

Nello specifico, per il tramite di tale arresto, la Cassazione ha ritenuto di condividere il motivo di ricorso formulato da parte dell’Agenzia delle Entrate, con cui la difesa erariale aveva censurato la sentenza di seconde cure nella parte in cui i Giudici d’appello avevano ritenuto non valutabile perché tardiva l’esibizione della delega di firma dell’accertamento rilasciata dal Direttore dell’Ufficio al Capo Area e, quindi, invalido l’accertamento per indimostrata legittimazione del soggetto firmatario.

Secondo il Collegio di legittimità, infatti, in caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria è certamente tenuta a dimostrare l’esistenza di valida delega alla sottoscrizione degli atti amministrativi, ma tale dimostrazione può essere offerta anche in secondo grado “visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l’avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale”.

In definitiva, la prova dell’esistenza di apposita delega a firmare un avviso di accertamento, non riguardando la legittimazione processuale (e quindi un “presupposto processuale”) in quanto l’avviso di accertamento non è un atto del processo, può essere fornita in ogni stato e grado del giudizio.

A cura di Cosimo Cappelli