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giurisprudenza

L’esposto avente contenuto denigratorio dell’altrui reputazione e trasmesso al Consiglio dell’Ordine (oggi Consiglio Distrettuale di Disciplina) integra il reato di diffamazione attesa la natura collettiva dell’organo anzidetto, tale che il requisito della pluralità dei destinatari è intrinsecamente soddisfatto dal solo fatto che l’esposto sia stato rivolto a tale organo (Cass., Sez. V Pen., 3 settembre 2018, n. 39486)

A fronte di un preciso motivo di impugnazione dedicato alla carenza del requisito della pluralità di destinatari con conseguente carenza del relativo elemento costitutivo del reato di diffamazione, con la pronuncia in commento la Suprema Corte precisa come la presentazione di un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati avente contenuto denigratorio della reputazione altrui integra il reato di diffamazione in quanto il requisito della pluralità dei destinatari è intrinsecamente soddisfatto dalla natura collettiva dell’organo in questione, circostanza di per sé idonea a raggiungere la sfera di conoscenza di tutti i relativi componenti. A fronte di una interpretazione analogica della sentenza in commento, è parere di chi scrive che tale considerazione possa ritenersi valevole anche rispetto al diverso organo oggi competente in materia disciplinare – il Consiglio Distrettuale di Disciplina – in quanto avente anch’esso natura collettiva.

 

 

A cura di Elena Borsotti