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giurisprudenza

L’istanza di accertamento con adesione può essere spedita anche in busta chiusa e ai fini della sua tempestività rileva la data di spedizione della raccomandata a/r (Cass., Sez. V, 9 febbraio 2017, n. 3335)

Con la sentenza in commento, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che la spedizione dell’istanza di accertamento con adesione inviata a mezzo raccomandata postale in busta chiusa, anziché in plico senza busta, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in essa racchiuso, costituisce mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità al mittente non siano contestati dal destinatario. Inoltre, essa si considera presentata nel giorno della spedizione, momento che determina anche l’effetto della sospensione per novanta giorni del termine per proporre l’eventuale ricorso avverso l’atto tributario.

Questi, in estrema sintesi, i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3335 dell’8 febbraio 2017, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una pronuncia emessa dalla C.T.R. della Lombardia.

Più precisamente, la Commissione lombarda aveva riformato la sentenza di prime cure che aveva ritenuto tardivo il ricorso proposto dal contribuente in quanto sarebbe stata a sua volta tardiva la precedente istanza di accertamento di adesione, essendo stata ricevuta dall’Ufficio tributario oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del relativo avviso di accertamento. Secondo i Giudici regionali, infatti, facendo applicazione analogica dell’art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si doveva ritenere che l’invio dell’istanza in busta chiusa, anziché in plico senza busta, configurasse una mera irregolarità la quale, in mancanza di contestazione sul relativo contenuto, non impediva l’operatività del principio per cui un atto spedito a mezzo del servizio postale si intende presentato da parte dell’istante al momento della spedizione.

Avverso tale sentenza aveva interposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, censurando il decisum di secondo grado, sostenendo che l’istanza in questione doveva considerarsi efficace dalla data di recapito presso l’Ufficio, perché il citato art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992 consentirebbe la retrodatazione alla data di spedizione soltanto quando l’istanza sia stata trasmessa con plico “aperto” senza busta, mentre nel caso di specie l’invio era avvenuto con busta.

Tuttavia, la Cassazione ha respinto il gravame della parte pubblica rilevando anzitutto che, alla generale possibilità di rivolgere istanze all’Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, si accompagna la regola secondo la quale i termini stabiliti per la relativa presentazione sono osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile, senza che rilevi il momento (anche successivo all’ultimo giorno utile per la proposizione) di ricezione degli atti da parte del destinatario.

Oltre a ciò, il Supremo Collegio ha dipoi osservato che, anche per l’istanza di accertamento con adesione, vale la regola – elaborata dalla propria giurisprudenza in relazione all’art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992 – per cui “la spedizione a mezzo posta raccomandata in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati”.

Dunque, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Corte ha ritenuto che si dovesse prendere a riferimento la data di spedizione dell’istanza quale momento determinativo dell’impedimento della decadenza dalla possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione, con la conseguenza che anche il successivo ricorso proposto dal contribuente doveva essere considerato tempestivo.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
3335-2017