Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’istanza di distrazione delle spese proposta ex art. 93 c.p.c. si intende mantenuta anche se non coltivata in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass., Sez. VI, Ord., 7 luglio 2020, n. 14098)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in materia istanza di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario nell’ambito del giudizio di cassazione.

Afferma infatti la Suprema Corte di Cassazione che effettivamente il rimedio del procedimento di correzione di errore materiale è esperibile nell’ipotesi di omessa pronunzia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore sensi dell’art. 93 c.p.c.

Si ricorda poi che l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. Tuttavia, poiché la memoria ex art. 378 c.p.c. non ha la funzione di ribadire o precisare le conclusioni già svolte nei rispettivi atti introduttivi, la mancata riproposizione dell’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata nell’atto introduttivo, nella memoria ex art. 378 c.p.c. non costituisce rinuncia alla stessa. Ne segue che l’istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia.

Nel caso di specie il controricorrente ex art. 391 c.p.c. richiedeva la correzione di errore materiale riguardo all’omessa pronunzia di distrazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Sulla base delle suddette argomentazioni la Corte di Cassazione ha dunque accolto la proposta istanza e disposto la correzione richiesta.

A cura di Silvia Ventura.

 

Allegato:
14098-2020