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giurisprudenza

L’onere di attivazione della procedura di mediazione grava sul convenuto opposto (Trib. di Firenze, Sez. II Civ., Dott.ssa Breggia, Ordinanza, 15 febbraio 2016)

 

Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Firenze torna sull’onere di introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per discostarsi nuovamente dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, confermato anche dalla Corte di Cassazione (Sent. 24629/2015).

Secondo il Giudice della Sez. II del Tribunale di Firenze, andrebbe riconosciuto il diritto alla mediazione quale espressione diretta dell’esigenza di sviluppo della persona nelle relazioni interpersonali e comunitarie, nell’attuazione del complementare principio di solidarietà. Conseguentemente l’onere di attivare la procedura mediativa dovrebbe gravare sulla parte opposta, in quanto è questa che ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un proprio diritto.

A cura di Raffaella Bianconi