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giurisprudenza

La carenza di dotazione informatica non costituisce giustificata ragione di opposizione all’udienza da remoto (C.G.A. Regione Sicilia, Sez. giurisid., decreto, 25 febbraio 2021, n. 39)

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’opposizione alla discussione da remoto motivata dal difensore di una parte in ragione della impossibilità di collegamento telematico dovuta alla carenza presso il proprio studio professionale delle necessarie dotazioni informatiche (webcam, cuffie e microfono). La discussione da remoto richiesta dalla controparte integra infatti il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e costituisce pertanto un diritto potestativo che può essere negato solo laddove, in ipotesi limite, si configuri una distorsione al corretto contraddittorio processuale. Il che non accade nel caso in esame in quanto la carenza delle dotazioni informatiche necessarie al collegamento telematico non  configura un’impossibilità oggettiva di partecipazione e non può integrare una giusta causa di opposizione alla discussione da remoto essendo onere del difensore dotarsi degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività difensiva.

Avv. Giovanni Taddei Elmi