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giurisprudenza

La Cassazione restringe le maglie del legittimo impedimento: ma è un’interpretazione conforme all’art. 420ter, comma 5 c.p.p.? (Cass. Pen., Sez. V, Sent. 3 Gennaio 2020, n. 78)

Nel caso portato all’esame della Corte di Cassazione il ricorrente lamentava la nullità assoluta della sentenza di condanna di secondo grado, perchè l’udienza si era tenuta alla presenza di un sostituto del difensore di fiducia, reperito ex art. 97, comma 4, c.p.p., sebbene l’Avv. di fiducia avesse tempestivamente comunicato a mezzo p.e.c. (che risultava regolarmente inserita tra gli atti del fascicolo della Corte) il proprio impedimento a comparire per detta udienza, a causa del contestuale impegno in funzione di g.o.t. presso un Tribunale territoriale.

La Corte di Cassazione ritiene di non accogliere il predetto ricorso, per le seguenti ragioni.

Giova premettere che il contestuale impegno del difensore di fiducia presso altro Tribunale in qualità di giudice onorario (vice procuratore onorario o giudice onorario di tribunale), può essere assimilato all’impegno professionale di avvocato in altro procedimento e, quindi, costituire valido motivo di legittimo impedimento, purché ne presenti i requisiti.

Al riguardo la giurisprudenza si è già pronunciata (v. ex multis Sez. Un. n. 4909 del 18/12/2014), indicando i requisiti che deve avere una richiesta di legittimo impedimento per essere accolta; è necessario infatti che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciutane la causa; b) rappresenti l’impossibilità, nel concomitante impegno di natura pubblica, di essere sostituito da un altro soggetto avente la medesima funzione; c) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto nel processo di cui si chiede il rinvio.

Nel caso in esame, invece, il difensore di fiducia aveva omesso di indicare le ragioni sub b) e c) nella propria istanza di differimento d’udienza. La Cassazione ritiene che, se le prime ragioni potevano anche essere dedotte in maniera intuitiva – per la necessità di evitare la sostituzione con altro g.o.t. e, quindi, la rinnovazione degli atti del processo -, le seconde dovevano necessariamente essere indicate dal difensore.

Orbene, la pronuncia in esame genera motivi di perplessità nella misura in cui richiede al difensore di fiducia di indicare, con largo anticipo temporale, le ragioni per cui non sarebbe in grado di farsi sostituire in udienza da altro sostituto difensore ex art. 102 c.p.p.; una condizione di questo genere, peraltro non prevista dall’art. 420ter, comma 5, c.p.p., rischia infatti di vanificare la garanzia dell’imputato ad essere assistito dal proprio difensore di fiducia nel processo, in ossequio al giusto processo tutelato dalla legge.

 

A cura di Devis Baldi