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giurisprudenza

La cattiva e/o maldestra esecuzione del mandato difensivo rileva autonomamente sul piano disciplinare, a prescindere da eventuali profili civilistici d’inadempimento e di danno in pregiudizio alla parte assistita (Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2016, n. 25633)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha occasione di ribadire alcuni principi in materia di illecito disciplinare degli avvocati.

In primis, sollecitata da uno dei motivi di ricorso proposti dalla Collega interessata dalla sanzione disciplinare, la Corte di Cassazione ricorda come sia pacifico che il Consiglio dell’ordine degli avvocati abbia il potere – dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense e che pertanto per il corretto e legittimo esercizio di tale potere – dovere non rilevi l’apocrificità o meno dell’esposto.

In seconda battuta la Corte di Cassazione, sul presupposto che a norma dell’art. 38 cod. deont. “costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita“, chiarisce che la cattiva e/o maldestra esecuzione del mandato difensivo rilevi autonomamente sul piano disciplinare indipendentemente da profili civilistici d’inadempimento e danno in pregiudizio della parte assistita.

Nel caso di specie a seguito di esposto il locale consiglio dell’ordine forense censurava la Collega perché per la violazione degli artt. 8, 12 e 38 del codice deontologico forense “per aver accettato da parte della sig.ra C. D. M. l’incarico di agire in giudizio contro il suo ex datore di lavoro, avanti al tribunale di Lucca sezione lavoro, senza averne adeguata competenza e senza adempiere all’incarico con la dovuta diligenza. In particolare precisando nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio le domande in modo generico, inammissibile e indeterminato, nonché articolando prove palesemente inammissibili. Il tutto, come rilevato dal giudice del lavoro nella sentenza n. 153/11 con la quale aveva respinto le domande avanzate dall’avvocato C. per la D. M.. In Viareggio e Lucca dal gennaio 2010 al marzo 2011“. La sanzione veniva confermata dal CNF ed avverso detta pronuncia veniva proposto ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione, anche per le suddette ragioni, rigettava il ricorso proposto dalla collega e confermava pertanto la decisione disciplinare comminata.

A cura di Silvia Ventura