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giurisprudenza

La comunicazione a mezzo fax dell’ordinanza ex art. 702 ter cpc fa decorrere il termine breve per impugnare (Cass., Sez. II, Ord. 17 luglio 2020 n. 15298)

All’esito di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la cancelleria del Tribunale civile di XXX comunicava al difensore di parte soccombente la relativa sentenza conclusiva a mezzo fax, stante il “fallimento del tentativo di effettuare la medesima comunicazione a mezzo PEC per il malfunzionamento della casella di posta certificata”, per causa non imputabile al destinatario.

Parte soccombente, non avvedendosi per tempo della predetta comunicazione, proponeva appello e lo iscriveva a ruolo oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento

La Corte di appello di YYY dichiarava il gravame inammissibile sul rilievo che esso era stato depositato dopo lo scadere del termine fissato dall’art. 702 quater c.p.c., dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c fatta a mezzo fax al difensore a seguito del fallimento del tentativo di effettuare la medesima comunicazione a mezzo PEC per il malfunzionamento della casella di posta certificata di costui.

La sentenza della Corte è stata impugnata in Cassazione da parte soccombente con i seguenti rilievi:

a) la sentenza non era mai stata notificata (donde la tempestività del ricorso, notificato nel rispetto del termine lungo ex art. 327 c.p.c.) in quanto il tentativo di notifica a mezzo PEC aveva avuto l’esito di “mancata consegna”;

b) la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile il termine breve per l’appello fissato dall’art. 702 quater c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell’impugnata ordinanza, poiché tale comunicazione non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per effetto del disposto dell’ultimo periodo dell’art. 133 c.p.c., comma 2;

c) non era stata dimostrata la trasmissione dell’ordinanza di primo grado, a mezzo fax, presso lo studio del loro difensore;

d) il fax non può ritenersi mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, in quanto tale mezzo non assicurerebbe la certezza della trasmissione integrale del documento inviato.

La Corte, nel rigettare il ricorso, la Corte ha chiarito innanzitutto che l’art. 133 c.p.c., comma 2, secondo cui la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria come nel caso di specie.

In secondo luogo, nel richiamare una consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che l’art. 136 c.p.c., comma 3, prevede espressamente che il cancelliere proceda alla comunicazione a mezzo fax qualora “…la notifica via PEC risulti impossibile per cause non imputabili al destinatario”.

Procedendo via fax il cancelliere ha addirittura scelto la soluzione di maggior tutela del destinatario, che quindi non può dolersene.

Dimostrato l’inoltro del documento a mezzo fax al numero corrispondente a quello del destinatario (corrispondenza che nel caso in esame non era in discussione), scatta la presunzione di avvenuta trasmissione e, quindi, di piena conoscenza da parte del destinatario di quanto comunicatogli.

La Corte rigetta pertanto il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

A cura di Corinna Cappelli