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giurisprudenza

La comunicazione della PEC, anche mediante apposizione di timbro su atto endoprocedimentale, vale ai fini dell’indicazione del domicilio digitale del difensore (Cass., Sez. II, 3 maggio 2019, n. 11711)

Notificare in cancelleria documenti destinati al difensore che ha indicato la PEC in maniera irrituale (comunque in maniera chiaramente percepibile mediante l’esercizio di ordinaria diligenza) non vale ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza. In questo senso la Corte di Cassazione ha respinto l’interpretazione restrittiva dell’art. 125 c.p.c. in ordine alle modalità di comunicazione della PEC ed ha ritenuto validamente indicato l’indirizzo PEC contenuto nel timbro contenente i recapiti del difensore apposto nella prima pagina in alto a destra di un atto endoprocedimentale.

A cura di Raffaella Bianconi