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giurisprudenza

La condizione di irreperibilità dell’assistito, idonea all’avvocato per ottenere la liquidazione delle competenze professionali a carico dell’erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (Cass.,Sez. VI, Ord. 24 Giugno 2015, n. 13132)

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione censura la decisioni delle corti di merito che avevano negato la liquidazione dei compensi professionali all'Avvocato ex art. 117, D.P.R. n. 115/2002, sul presupposto che le persone dallo stesso difese erano domiciliate presso il suo studio e si erano rese irreperibili successivamente al procedimento relativo alla custodia cautelare.
La Corte di legittimità, invece, efficacemente fa notare che la norma sopra richiamata non chiarisce (e quindi non richiede) che il soggetto “irreperibile” sia dichiarato tale nel corso del procedimento penale.
Pertanto, anche all'esito del giudizio penale, qualora l'assistito dell'Avvocato si renda irrintracciabile e quindi di fatto irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività di recupero del credito.
In sostanza: l'irreperibilità del soggetto assistito dall'Avvocato è una situazione sostanziale e deve sussistere nel momento in cui quest'ultimo è in grado di azionare la sua pretesa, anche a prescindere da una precedente formale dichiarazione di irreperibilità formatasi nel procedimento penale.
 
A cura di Devis Baldi