Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione affronta una interessante questione in tema di confisca penale e diritti dei terzi creditori del soggetto nei cui confronti la confisca è stata eseguita. In particolare, il giudice di legittimità, richiamando anche la precedente giurisprudenza in materia, sottolinea che il conflitto di diritti tra i creditori del condannato, anche se assistiti da garanzia reale ovvero in caso di pignoramento già eseguito, e lo Stato non si risolve sul piano civilistico in base all’anteriorità della trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti; la confisca prevale sul pignoramento qualora la stessa sia intervenuta, indipendentemente dalla trascrizione, quando il bene era ancora di proprietà del condannato e lo stesso non sia stato oggetto di assegnazione. Il conflitto con i diritti dei terzi creditori può essere risolto sul piano penalistico in sede di incidente di esecuzione della misura.
A cura di Fabio Marongiu