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giurisprudenza

La Corte Costituzionale ridefinisce i termini di perfezionamento della notifica telematica (Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75)

Con un’importante sentenza, dagli indubbi risvolti pratici, la Corte Costituzionale è intervenuta a ridefinire la disciplina relativa alle modalità di perfezionamento delle notifiche telematiche, dichiarando l’incostituzionalità dall’art. 16-septies del D.L. 18/10/2012, n. 179.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio civile incardinato di fronte alla Corte d’Appello di Milano, nel quale la società appellata aveva eccepito la tardività dell’atto di citazione di controparte perché notificato via pec dopo le ore 21, nell’ultimo giorno utile previsto dalla legge.
Nell’ordinanza di remissione i giudici della Corte di Milano evidenziavano infatti come l’applicazione letterale della suddetta fattispecie normativa – facente a sua volta riferimento alla disciplina prevista all’art. 147 c.p.c. per le notifiche cartacee – avrebbe impedito di fatto il perfezionamento della notificazione telematica perché effettuata dalla parte appellata solo dopo le ore 21.
Per tali ragioni i giudici di Milano nell’ordinanza di remissione denunciavano la duplice violazione dell’art. 3 Cost. sia sotto l’aspetto del principio di uguaglianza che del principio di ragionevolezza. In altre parole la disposizione censurata avrebbe offerto un eguale ma irragionevole equiparazione tra differenti situazioni, di fatto rappresentate dal “domicilio digitale” e dal “domicilio fisico”. Inoltre sempre dalla lettura di tale disposizione, si evidenziava l’ulteriore lesione del diritto di difesa per il notificante (ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost.), al quale, di conseguenza, sarebbe stata preclusa la possibilità “di poter sfruttare appieno il limite giornaliero” posto fino alla mezzanotte del giorno stesso per la notifica degli atti.
Innanzitutto la Corte Costituzionale nell’aderire alle questioni sollevate dal giudice rimettente, si sofferma a spiegare la ratio della norma in esame, ricordando come il perfezionamento differito della notifica telematica alle ore 7 del giorno successivo, abbia il solo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, “il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica”.
Ebbene secondo la Corte tale fictio iuris, tuttavia, non può giustificare la medesima limitazione con riguardo alla posizione del notificante. In caso contrario l’applicazione della previsione normativa dell’articolo 16-septies del D.L. 18/10/2012, n. 179 avrebbe generato un “irragionevole vulnus” al pieno esercizio del diritto di difesa, “segnatamente nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio e anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva”.
In conclusione la Corte, sia in forza della precedente disciplina dettata per il deposito telematico degli atti che in forza del principio generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione, ha pronunciato la seguente sentenza manipolativa di tipo additivo, introducendo in concreto la previsione per cui la notifica via pec effettuata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il ricevente sempre alle ore 7 del giorno successivo, mentre per il notificante nel momento stesso in cui la ricevuta viene generata.

A cura di Brando Mazzolai