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giurisprudenza

La Corte Costituzionale si pronuncia sul mancato riconoscimento delle spese di giustizia dovute al difensore d’ufficio di genitore irreperibile (Corte Cost., 31 maggio, n. 135)

Il Tribunale dei Minori di Bari, con ordinanza del 5 marzo 2018, ha sollevato in via incidentale di fronte alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1 del DPR n. 115 del 2002, relativo al Testo unico sulle spese di giustizia.

La fattispecie sottoposta al giudizio della Corte in riferimento agli artt. 3,24 e 35 della Costituzione, riguardava la disposizione di legge della suddetta disciplina nella parte in cui non prevedeva da parte dell’erario il rimborso degli onorari e delle spese relative all’attività professionale svolta in qualità di difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei giudizi di adottabilità del figli minori.

Nel caso di specie infatti l’avvocato nominato difensore di ufficio della genitrice alla quale era contestata la condizione di abbandono del figlio minore – sulla base della disposizione censurata e stante l’irreperibilità del proprio assistito – non avrebbe avuto diritto ad ottenere il pagamento degli onorari spettanti per il proprio lavoro.

Innanzitutto i giudici di Bari hanno ricordato come la ratio della difesa nei processi di adottabilità sia proprio quella di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori – ai quali è appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia – per evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento.

In particolare poi l’autorità giurisdizionale sottolineava l’irragionevolezza della disciplina in oggetto rispetto a quanto invece previsto per il procedimento penale, nel quale l’attività difensiva espletata d’ufficio in favore dell’imputato irreperibile trovava comunque “sancita la corresponsione economica da una espressa previsione legislativa” (art. 117, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002).

Ebbene la Corte Costituzionale alla luce dei principi costituzionali evocati, ha ritenuto la questione fondata, in riferimento ai denunciati profili di violazione dell’art. 3 Costituzione, e con una sentenza di accoglimento di tipi manipolato-additivo ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del DPR n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

 

A cura di Brando Mazzolai