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giurisprudenza

La costituzione in giudizio degli intimati sana il vizio della notifica, anche se il messo notificatore non è più in carica al momento della consegna degli avvisi di accertamento (Cass., Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 1615)

L’Agenzia delle Entrate, che  aveva affidato la notifica delle cartelle di pagamento ad un Comune della Provincia di Enna,  si vede proporre opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale,  da parte di due contribuenti intimati, i quali  sostengono l’invalidità della notificazione, in quanto il messo comunale notificante non era più in carica al momento della consegna degli avvisi. Sia il Giudice Tributario di primo grado, che quello di secondo grado, successivamente adìto, accolgono la contestazione degli intimati, dichiarando l’inesistenza della notifica. L’Agenzia delle Entrate non ricorre in Cassazione avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, ma conviene il Comune dinanzi al Tribunale civile di Caltanissetta, chiedendo il risarcimento dei danni subìti dall’erario per effetto della notifica invalida. Il Tribunale condanna il Comune al risarcimento e la decisione viene confermata dalla Corte d’Appello. Segue, da parte del Comune, il ricorso per cassazione, che viene accolto dalla Prima Sezione, la quale censura la condotta negligente dell’Amministrazione Finanziaria nel processo tributario e precisa nuovamente i confini tra la inesistenza e la nullità sanabile della notifica: mentre l’inesistenza è circoscritta alle sole ipotesi in cui manchi qualsiasi collegamento tra il destinatario della notifica e la persona a cui l’atto è stato consegnato, in ogni altro caso deve ritenersi ricorrere una ipotesi di nullità sanabile.

Nel caso di specie la competenza alla notifica del messo comunale esisteva in astratto (anche se non in concreto) e l’impugnazione degli intimati costituisce prova dell’avvenuta comunicazione e conoscenza degli atti notificati. L’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto insistere anche in sede di legittimità per l’accertamento della sanatoria della notifica, eccependone comunque  l’efficacia,  al fine di impedire la prescrizione del credito tributario.

A cura di Francesco Achille Rossi