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giurisprudenza

La decisione del Giudice che, compensando le spese di lite, attribuisca alla parte vittoriosa anche una quota delle spese di C.T.U. non viola l’art. 91 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 7 settembre 2016, n. 17739)

A seguito di un procedimento per regolamento di confini, il Tribunale compensava le spese tra le parti e la Corte d’Appello riteneva, in particolare, corretta la compensazione delle spese di primo grado con riferimento ai costi di CTU, trattandosi di spese necessarie all’accertamento, sostenute per una attività che il consulente compie nell’interesse generale della giustizia. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che le spese di CTU possano essere compensate – e dunque ricadere anche sulla parte totalmente vittoriosa – con la sentenza in commento dà atto dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali: il primo (Cass. nn. 6301/2007 e 14925/2010) ritiene che la disposizione del giudice che ponga anche parzialmente il compenso del CTU a carico della parte totalmente vittoriosa violi l’art. 91 c.p.c.; la seconda (Cass. n. 1023/2013) ritiene invece che, in caso di compensazione delle spese processuali, il giudice possa ripartire anche le spese della consulenza in parti uguali.
La Corte, seguendo il secondo orientamento, ha precisato che le spese di CTU devono essere equiparate a tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e che il principio di soccombenza non afferma che la parte la parte vittoriosa non debba sopportare alcun costo processuale, ma esclude soltanto che questa debba rimborsare a quella soccombente una frazione delle spese sostenute. Ne consegue che, in caso di compensazione, è possibile che sia attribuita alla parte soccombente una quota delle spese della CTU, non tanto perché la consulenza è diretta a perseguire una generale finalità di giustizia (visto che il principio di soccombenza copre sia le spese interne che quelle esterne al rapporto di patrocinio), quanto perché l’aggravio di tutte o parte delle spese di CTU al litigante vittorioso non costituisce null’altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero.

A cura di Leonardo Cammunci