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giurisprudenza

La domanda di liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’attività svolta in più gradi di giudizio, va decisa dal giudice che per ultimo ha conosciuto la controversia (Cass., Sez. Un. civili, Sent. 19.02.2020 n. 4247)

Le SS.UU. intervengono per dirimere contrasti in ordine alla procedura di recupero del compenso dell’avvocato, questa volta concentrandosi sul tema della competenza

La pronuncia in commento ha avuto origine dalla decisione del Giudice di primo grado, il quale aveva dichiarato la propria incompetenza rispetto alla domanda di liquidazione dei compensi proposta da un avvocato per il patrocinio svolto in favore del medesimo cliente sia nel giudizio definito in primo grado dal medesimo Tribunale sia in sede di appello.

Ad avviso del Tribunale, se l’oggetto della domanda è la richiesta dei compensi per l’attività professionale svolta in più gradi del giudizio, l’intera lite rientra nella competenza del giudice che per ultimo ha esaminato la controversia, essendo solo questi in condizione di valutare l’intera attività svolta e quindi di liquidare il compenso in modo adeguato.

L’avvocato ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che il Tribunale di primo grado avrebbe disatteso le indicazioni contenute in una precedente sentenza delle SS.UU. della Cassazione, secondo cui, nei procedimenti ex art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 quando le prestazioni del difensore sono svolte davanti ad uffici giudiziari diversi, per ottenere il relativo compenso l’avvocato dovrebbe proporre domande autonome dinanzi a ciascun giudice adito per il processo.

La Suprema Corte ha invece ritenuto infondata la censura del ricorrente, evidenziando, in primis, che numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità si erano espresse a favore della proponibilità al giudice che ha deciso per ultimo la causa della domanda relativa a tutti i compensi maturati dall’avvocato per lo stesso cliente in più gradi o fasi del processo.

Tale soluzione, ad avviso della Corte, risulterebbe anche compatibile con la lettera dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 150 cit. ove 3i parla di “ufficio adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”. L’uso del singolare (“ufficio”, e soprattutto “processo”) porta infatti a ritenere che, se l’attività è stata svolta in più gradi, sia possibile un’azione unitaria e l’ufficio vada inteso come quello di merito che ha definito il processo.

Ad avviso della Cassazione, ciò risulta coerente sul piano della interpretazione teleologica e sistematica, atteso che il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d’insieme dell’opera professionale svolta dall’avvocato.

Inoltre, tale soluzione soddisfa le esigenze di economia processuale dell’ordinamento giudiziario in linea con i principi del giusto processo.

Va quindi riconosciuta la possibilità all’avvocato di rivolgersi con un’unica domanda cumulativa al giudice del merito che ha esaminato per ultimo la controversia.

Pertanto, come regola generale, nel procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28, come modificato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 14 e 34, in caso di attività professionale svolta dall’avvocato in più gradi di un giudizio in favore del medesimo cliente, la domanda per i relativi compensi professionali deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo la controversia.

La Corte rigetta quindi il ricorso.

A cura di Corinna Cappelli