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giurisprudenza

La maggiorazione del compenso dell’avvocato ex art. 12, n. 2, D.M. n. 55 del 2014 non dipende dalla riunione di più processi, ma dal fatto che, anche per effetto di riunione, l’avvocato si trovi a difendere più soggetti nello stesso procedimento (Cass., Sez. VI, 4 marzo 2020, n. 6005)

Lamentando il mancato riconoscimento della maggiorazione del 20% di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 12, n. 2, e delle spese generali, un collega proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettantegli in relazione all’assistenza svolta in favore di un cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in alcuni processi penali, riuniti. A seguito di decreto integrativo col quale riconosceva almeno le spese generali, il Tribunale rigettava tuttavia il ricorso con condanna alle spese dell’opponente, sicché questi adiva la Corte di Cassazione ritenendo che anche la maggiorazione richiesta fosse dovutagli, poiché la norma sopra citata non contemplerebbe alcun margine di discrezionalità per il giudice, che sarebbe invece tenuto a riconoscerla in presenza di più processi riuniti. Con la pronuncia qui presentata la Corte rigetta il ricorso poiché l’art. 12, n. 2, D.M. n. 55 del 2014 prevede che il compenso “può, di regola, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento” e da ciò discende, da un lato, che il giudice di merito ha la facoltà, e non l’obbligo, di riconoscere la maggiorazione di cui si discute; e, dall’altro lato, che detta maggiorazione non dipende dalla riunione di più processi, come sembra ritenere il ricorrente, ma piuttosto dal fatto che, anche per effetto della riunione, l’avvocato si trovi a difendere più soggetti nello stesso procedimento, circostanza che, nel caso di specie, non è tuttavia intervenuta.

A cura di Alessandro Marchini