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giurisprudenza

La mancanza della firma digitale sull’appello civile, rende l’atto nullo (Cass., Sez. VI, Ord., 8 giugno 2017, n. 14338)

A seguito di appello proposto avverso una sentenza del Giudice di Pace, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo l’atto di appello inesistente in quanto privo della firma digitale; si riteneva, peraltro, non accoglibile l’istanza di rimessione in termini in carenza della prova sulla “non imputabilità della mancanza di firma”. L’appellante ricorreva pertanto in Cassazione sostenendo: 1) che la notifica via PEC aveva reso l’atto riconducibile con certezza al difensore; 2) che la nullità era sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, a seguito della costituzione dell’appellato, che non aveva lamentato lesioni del diritto di difesa; 3) che l’atto non dovesse essere considerato inesistente (e che fosse, dunque, erronea la mancata concessione della rimessione in termini) in quanto non sarebbe onere dell’appellante “giustificare un vizio di procedura informatica nella trasformazione del documento”, anche in ragione della possibilità di integrare il formato elettronico a posteriori e della presenza di apposita attestazione di conformità della copia notificata via PEC all’originale.

La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha sottolineato come lo stesso non ha colpito la ratio decidendi della sentenza impugnata; si evidenzia, infatti, come il Tribunale abbia ritenuto inesistente la notificazione dell’atto non solo per la carenza della firma digitale nella copia notificata alla controparte ma perché lo stesso originale non risultava firmato digitalmente. Se la firma digitale, secondo i principi del D.Lgs. n. 82/2005 (applicabili al processo civile secondo il D.L. n. 24/2010 e la relativa Legge di conversione) è equiparata a tutti gli effetti alla sottoscrizione analogica (cfr. Cass. 22781/2015), la stessa è requisito di validità dell’atto, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., in quanto attiene alla formazione dello stesso e alla riconducibilità all’autore. Detta invalidità non è sanabile a posteriori, né la notificazione via PEC, che attesta soltanto la provenienza dell’atto dal mittente, può sostituire la sottoscrizione dell’originale. A tal proposito, il precedente richiamato dal ricorrente (Cass. 26102/2016) si riferisce all’ipotesi, del tutto differente, di notificazione via PEC della copia informatica dell’atto originariamente cartaceo, di cui non è richiesta la sottoscrizione in digitale, essendo sufficiente l’attestazione di conformità.

A cura di Leonardo Cammunci