Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La mancanza della fonoregistrazione dell’interrogatorio reso via Skype non determina l’inefficacia della misura cautelare (Cass. Pen., Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 4773)

Respingendo il ricorso proposto dall’indagato avverso l’ordinanza resa da Tribunale del riesame competente, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la conferma della misura della custodia cautelare in carcere anche in ipotesi di assenza di fonoregistrazione dell’interrogatorio di garanzia reso via Skype in attuazione delle disposizioni sanitarie.

In particolare, il ricorrente deduceva che il giudice cui era stato delegato l’interrogatorio (tramite rogatoria) non avesse provveduto alla fonoregistrazione ed avesse trasmesso soltanto il verbale in forma riassuntiva violando sia l’art. 141bis che l’art. 309 c. 5 c.p.p.

La Corte ha dichiarato infondato il ricorso sotto entrambi i profili.

Quanto all’art. 141bis c.p.p. la Cassazione ha ritenuto che la mancata riproduzione fonografica dell’interrogatorio non possa essere equiparata al mancato compimento dell’atto, non determinando così la perdita di efficacia della misura ex art. 302 c.p.p., di conseguenza il vizio, riguardando i soli effetti probatori, non era ricorribile per cassazione.

Quanto, invece, alla lamentata violazione dell’art. 309 c. 5 c.p.p., la Corte di Cassazione ha ritenuto di negare la ricostruzione proposta dal ricorrentesecondo cui la mancata fonoregistrazione era in toto equiparabile alla mancanza della documentazione tecnica di dichiarazioni rese dalla persona in custodia cautelare – seguendo il proprio precedente orientamento.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha ricordato che lo scopo della norma è quello di garantire il contraddittorio tra le parti portando a conoscenza del giudice della cautela tutti gli atti necessari ad una piena valutazione, ivi compresi gli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato, tra cui rientra l’interrogatorio di garanzia. Tuttavia, la valutazione del giudice può essere compiuta anche sul solo verbale riportato in forma riassuntiva (almeno fino a quando non vi sia contestazione tra quanto riportato e quanto dichiarato, ipotesi, tuttavia, diversa da quella oggetto di ricorso).

A cura di Sofia Lelmi