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giurisprudenza

La mancanza di formula esecutiva deve essere denunciata nelle forme di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c.: in tal caso, l’opposizione non determina l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ma il debitore opponente deve comunque indicare quale concreto pregiudizio detto vizio abbia cagionato ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass., Sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3967)

A seguito della notifica di un titolo esecutivo, il debitore proponeva opposizione, sia deducendo motivi di merito, sia denunciando la nullità della copia del titolo esecutivo in quanto mancante della formula esecutiva. Il Tribunale accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo l’assenza di formula esecutiva questione preliminare e assorbente. La Corte d’Appello riformava la decisione e respingeva l’opposizione, ritenendo il vizio sanato dalla proposizione dell’opposizione, per raggiungimento dello scopo.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha anzitutto precisato che l’omessa apposizione della formula esecutiva costituisce vizio da denunciarsi nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c. – opposizione agli atti esecutivi – con la conseguenza che la sentenza del Tribunale, nel caso di specie, non era appellabile e la Corte d’Appello non doveva pronunciarsi. In ogni caso, prosegue la sentenza, la Corte d’Appello ha errato nel considerare il vizio in questione sanato per il solo fatto che sia stata proposta opposizione: l’apposizione delle formula esecutiva, infatti, non costituisce una mera formalità, ma è conseguenza di un controllo sulla “perfezione formale” del titolo, che di questo conferma l’idoneità a sostenere l’azione esecutiva sotto vari profili (esistenza della norma, esigibilità del diritto, liquidità della somma), con la conseguenza che la mera conoscenza del titolo – e l’eventuale opposizione – non può sanare il vizio.
Ciò non toglie, tuttavia, che l’atto nullo che abbia raggiunto il suo scopo possa essere sanato nel caso in cui non risulti concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie: occorre dunque che l’opponente indichi quale sia l’interesse ad agire che egli in concreto abbia.

A cura di Leonardo Cammunci