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giurisprudenza

La mancata indicazione delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda costituisce una negligenza del difensore, salvo che dipenda da un fatto a lui non imputabile o abbia svolto tutte le attività richieste (Cass., Sez. II, 23 dicembre 2015, n. 25963)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha confermato un principio fondamentale in tema di responsabilità professionale, secondo cui la mancata indicazione delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda costituisce una manifestazione di negligenza del difensore, a meno che l’avvocato dimostri di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che potevano essergli ragionevolmente richieste.

Il Collegio ha richiamato – nel caso di specie – un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui – colui che agisce in confessoria servitutis ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza del diritto, che non viene meno – trattandosi di un diritto reale – a fronte delle ammissioni del convenuto.

In particolare, l’avvocato non aveva prodotto l’iscrizione del titolo nella partita tavolare del fondo servente, ossia la prova documentale indispensabile ai fini dell’opponibilità ai terzi di una servitù.

Oltre a ciò, il legale non aveva comunicato alla compagnia assicuratrice l’esito sfavorevole del giudizio d’appello, con la conseguenza che il silenzio doveva ritenersi rilevante nelle forme dell’art. 1892 c.c.

La Corte, difatti, ha ribadito che rientra tra i doveri professionali dell’avvocato, non solamente, la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che l’assistito non è in grado di valutare anche le regole e i tempi del processo né gli elementi, che devono essere sottoposti alla cognizione del Giudice.

La Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso condannando il ricorrente alla condanna alle spese del giudizio.

A cura di Guendalina Guttadauro