Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La mancata partecipazione ad un’udienza penale, quale difensore di fiducia, senza allegare un giustificato impedimento né aver provveduto alla nomina di un sostituto processuale, costituisce illecito disciplinare punito con la sospensione dall’esercizio della professione forense (Cass. Sez. Un., 4 febbraio 2020, n. 2506)

Le Sezioni Unite confermano la legittimità della sospensione dall’esercizio della professione forense comminata al difensore di fiducia di due imputati reo di non aver partecipato a due udienze penali senza addurre un giustificato impedimento né aver provveduto alla nomina di un sostituto processuale.

Nel caso di specie, un Collega è stato sospeso per la durata di tre mesi dall’esercizio della professione forense dal COA di appartenenza per non aver partecipato a due differenti udienze penali quali difensore di fiducia e per non aver riscontrato le richieste di deduzioni ed osservazioni richieste dal COA. La sanzione è stata confermata dal CNF che, tuttavia, ha escluso la configurabilità dell’addebito relativo all’omesso riscontro delle richieste di chiarimenti formulate dal COA. Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della sanzione irrogata, nondimeno, trovando applicazione, anche in sede di giudizio disciplinare, il principio del divieto della reformatio in pejus, hanno rinviato al CNF, in diversa composizione, per la rideterminazione in melius della sanzione tenuto conto che un addebito era stato escluso.

A cura di Fabio Marongiu