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giurisprudenza

La mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta nei confronti della controparte comporta la declaratoria di improcedibilità (Cass., Sez. Lav., 8 febbraio 2017, n. 3369)

La Corte di Appello di Napoli dichiarava improcedibile un gravame, perché l’appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta nei confronti dell’appellato – non costituitosi – anche a seguito dei differimenti concessi e senza neanche mai attivarsi per il rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento. In particolare, richiamando la Cass. 20604/2008, si osservava che detto comportamento equivaleva all’inesistenza della notifica, la quale, pertanto, non poteva essere suscettibile di rinnovazione o sanatoria – permesse esclusivamente per gli atti nulli.

A seguito del ricorso per Cassazione dell’appellante, il quale sosteneva la nullità, e non l’inesistenza, della notifica, la Corte di Cassazione ha richiamato una copiosa giurisprudenza sul punto (Cass. 26108/2015, 9453/2011, SS.UU. 627/2007), dalla quale si ricava che non è applicabile la rinnovazione ex art. 291 al processo notificatorio di cui non sia provato il perfezionamento: il rapporto processuale con la controparte si instaura a seguito della prova della compiuta notifica, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento – o la costituzione di controparte – e solo nel caso in cui la notifica sia invalida è possibile chiedere la rinnovazione. In caso di mancato ricevimento dell’avviso, il difensore può chiedere di essere rimesso in termini solo ove provi di aver richiesto all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso. La Corte, per concludere, precisa che non è ammissibile l’istanza del difensore di mero rinvio dell’udienza di trattazione, al solo fine di produrre la suesposta documentazione attestante l’avvenuta notifica.

A cura di Leonardo Cammunci