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giurisprudenza

La mancata richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non preclude il diritto all’appello ex art. 322-bis c.p.p. anche in assenza di fatti sopravvenuti (Cass., Sez. Un. Pen., 11 ottobre 2018, n. 46201)

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono tornate a pronunciarsi sulla portata della preclusione del “giudicato cautelare” nella materia del sequestro preventivo.

La questione riguarda l’ipotesi in cui sia stato applicato un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e, una volta decorsi i termini per formulare una richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p., l’interessato proponga un’istanza di revoca contestando le condizioni originarie di applicabilità della misura, in assenza di fatti nuovi.

Le Sezioni Unite ponendosi in linea di continuità con precedenti dello stesso tenore, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti”.

La decisione rappresenta un importante approdo sistematico nella materia del giudicato cautelare. Da un lato, ha fissato ancora una volta i contorni della preclusione cautelare attraverso la disamina degli istituti del riesame, della revoca e dell’appello, effettuando una successiva attenta comparazione fra i medesimi e riconfermando l’assunto secondo cui la fattispecie preclusiva coprirebbe solo il dedotto e non anche il deducibile. Dall’altro, ha stabilito, in termini più incisivi rispetto alle precedenti decisioni, un netto parallelismo tra le misure cautelari personali e quelle reali.

A conclusione del suo percorso logico, la Corte ha altresì addotto un rilevante argomento di portata sostanziale, incentrato sull’esigenza di assicurare un’effettiva tutela alla proprietà e alla libera iniziativa economica, nonché allo stesso diritto di difesa in ambito cautelare reale: a fronte dell’assenza di un accertamento pieno in contraddittorio dei presupposti applicativi delle misure cautelari, dettata da esigenze di prevenzione e di urgenza, la garanzia dei valori costituzionali coinvolti imporrebbe di assicurare piena libertà di scelta in capo all’interessato su quale rimedio esperire, vale a dire se chiedere una diversa valutazione dei fatti al giudice che ha disposto la misura (con conseguente diritto all’appello in caso di rigetto dell’istanza) o avvalersi di un mezzo di impugnazione, quale il riesame, proponibile davanti a un giudice diverso da quello che procede, in termini estremamente ridotti e tassativi.

A cura di Costanza Innocenti