Con l’ordinanza che si porta all’attenzione, la Suprema Corte ribadisce che, per il disposto dell’art. 20, co. 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e degli articoli 41 e 47-54 del relativo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, la marca temporale apposta telematicamente ad un documento conferisce certezza legale della data e dell’ora in cui la marca è apposta, anche in assenza di una firma digitale.
A cura di Raffaella Bianconi