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giurisprudenza

La media conciliazione non si applica all’istituto della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. (Trib. Varese, Decr., 21 aprile 2011)

La consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bic c.p.c. è istituto finalizzato a fornire uno strumento alternativo di risoluzione della controversia, in un intento chiaramente deflattivo del contenzioso civile ordinario.
Così come la mediaconciliazione, appartiene alla categoria delle alternative dispute resolutions: in altri termini, entrambi gli istituti tendono alla composizione bonaria della lite.
I due strumenti sono quindi incompatibili perché alternativi: per questa ragione, con il decreto in commento, il Tribunale di Varese ha correttamente ritenuto che in caso di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. non sussistano le condizioni di procedibilità di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, quindi, che il difensore non debba effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. che disciplina la mediaconciliazione.
 
A cura di Maria Dell’Anno