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giurisprudenza

La notifica a mezzo p.e.c. effettuata all’indirizzo risultante dall’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni in luogo di quello risultante dall’indirizzo Reginde, è nulla e quindi sanabile (Cass., Sez. II, Ord., 1 ottobre 2018, n. 23738)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione aggiunge utili specificazioni in materia di notifica a mezzo p.e.c. degli atti alla pubblica amministrazione.

Più in particolare la Corte di Cassazione ribadisce quanto già chiarito in precedenti pronunce, ossia che ai sensi del combinato disposto degli articoli 149bis c.p.c. e 16ter del D.L. n. 179 del 2012 introdotto dalla L. n. 221/2012 l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reglnde), unicamente quello risultante da tale registro; con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario è nulla (Cass. 11574/18).

Tuttavia, precisa la Corte, alla stregua del criterio di residualità delle ipotesi di inesistenza della notifica fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza 14916/16,  il vizio della notifica a mezzo PEC derivante dall’essere stata la stessa effettuata presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Reglnde determina la nullità, e non l’inesistenza della stessa, con conseguente applicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c.

Nel caso in esame, nell’ambito di un giudizio per equa riparazione ex L. n. 89/2001, il giudice dell’appello aveva dichiarato inefficace  il provvedimento di liquidazione in ragione dell’inesistenza della relativa notifica, essendo stata quest’ultima effettuata via PEC presso l’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato tratto dall’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA) e non presso il diverso indirizzo della stessa Avvocatura contenuto nel c.d. RegInde.

Sulla base delle suddette ragioni la Corte di Cassazione accoglieva il proposto ricorso.

 

A cura di Silvia Ventura