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giurisprudenza

La notifica ad una persona giuridica è regolare se effettuata nelle mani di un soggetto legato ad essa da un particolare rapporto, che si presume sussistere quando il consegnatario riceva l’atto presso i locali della stessa persona giuridica destinataria (Cass., Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7306)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a ribadire alcuni principi in materia di notificazioni.

In particolare la Corte di Cassazione, riprendendo propri consolidati orientamenti, riafferma innanzitutto che ai fini della regolarità della notificazione degli atti a persona giuridica sia sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto – non necessariamente di lavoro dipendente o sociale – e che la sussistenza di tale rapporto si debba presumere quando tale persona riceva l’atto presso il locali della sede legale od effettiva della persona giuridica destinataria della notificazione.

In seconda battuta la Suprema Corte di Cassazione precisa che quando l’ufficiale giudiziario attesti di non aver rinvenuto la persona giuridica destinataria della notifica presso la sede legale e che la sede effettiva si trovi altrove, la notifica sia regolarmente effettuata presso la sede effettiva e che dette attestazioni siano da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso.

Nel caso in esame una Società sosteneva la nullità della notifica presso una sede diversa da quella legale ed effettuata nelle mani di una persona che non era né socio né dipendente della stessa.

In applicazione dei suddetti principi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

A cura di Silvia Ventura