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giurisprudenza

La notifica al difensore dell’imputato si perfeziona con la presa in consegna dell’atto da parte del collega di studio, in quanto riconducibile alla categoria della persona temporaneamente convivente con l’originario destinatario dell’atto da notificare, che dunque non richiede l’invio della raccomandata informativa (Cass., Sez. I Pen., 17 dicembre 2015, n. 49878)

La sentenza in commento chiarisce e qualifica la figura del collega di studio rispetto alla notifica di un atto al difensore dell’imputato. In particolare, nel caso di specie il ricorrente eccepiva la ritualità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza d’appello all’imputato, domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in quanto la temporanea mancanza dallo studio di quest’ultimo e la conseguente consegna dell’atto al collega di studio, avrebbe richiesto l’avviso con lettera raccomandata ex art. 157, co. 8 c.p.p.. Nel ritenere l’intero ricorso infondato, i Giudici di Legittimità effettuano una lettura sistematica dell’intero art. 157 c.p.p., finendo per ribadire che l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento è previsto solo nei casi di notifica al portiere o a chi ne fa le veci, ovvero in caso di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone di cui al primo comma della norma sopra richiamata. La Suprema Corte esclude dunque che tale adempimento sia contemplato nel caso di notifica al collega di studio, espressione ritenuta indicativa “di un rapporto di stabile domiciliazione e collaborazione con l’avvocato destinatario dell’atto ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis c.p.p. e quindi riconducibile alla categoria della persona che conviva anche temporaneamente con il destinatario dell’atto da notificare”. Per questo e per gli altri motivi di cui in sentenza, rigetta il ricorso e condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A cura di Elena Borsotti

 

 

Allegato:
49878-2015