Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La notifica del ricorso all’indirizzo PEC presente nel registro IPA costituisce errore scusabile (C.G.A.R.S., 12 aprile 2018, n. 216)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana interviene su una questione ancora controversa in giurisprudenza, sostenendo che la notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di una Pubblica Amministrazione presente nell’elenco IPA costituisce errore scusabile quando la stessa Pubblica Amministrazione destinataria della notifica non abbia indicato il proprio indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

Secondo il CGARS, infatti, è pur vero che ai sensi del D.L. n. 179/2012, dopo la novella del 2014, le notifiche a mezzo PEC possono essere eseguite solo agli indirizzi contenuti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e non anche agli indirizzi contenuti nel registro IPA.

Tuttavia, ad avviso dello stesso CGARS, è altrettanto vero che incombe su tutti gli operatori pubblici il dovere di comportarsi in maniera tale da rendere agevole l’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU nonché di rimuovere gli ostacoli che lo rendono difficile, sopratutto in un quadro normativo mal coordinato e di difficile decifrazione quale quello di specie.

Pertanto, allorquando la Pubblica Amministrazione, come nel caso di specie, sia rimasta inadempiente al proprio dovere di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC da inserire nell’apposito registro (e solo in tal caso), deve ritenersi scusabile l’errore di chi abbia effettuato la notifica a mezzo PEC all’indirizzo, riconducibile alla medesima Pubblica Amministrazione, presente nel registro IPA, con conseguente rimessione in termini per il rinnovo della notifica.

Il comportamento della P.A. che non comunichi al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC è infatti un comportamento colpevole, che peraltro secondo il CGARS deve anche essere segnalato allo stesso Ministero, oltre che al Servizio per l’informatica della giustizia amministrativa,  alla Procura regionale della Corte dei Conti  e al Prefetto.

Viceversa, nel caso di P.A. che abbia comunicato al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC, nessun errore scusabile può essere invocato da chi abbia effettuato la notifica ad altro indirizzo PEC, con la conseguente inevitabile nullità della stessa notifica.

E’ bene comunque evidenziare che la giurisprudenza è ancora divisa sul punto, in quanto esistono numerose pronunce di segno contrario a quella in commento.

A cura di Giovanni Taddei Elmi