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giurisprudenza

La notifica della sentenza diretta all’Ente pubblico, al precedente avvocato, suo dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di impiego, è inesistente e pertanto inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione (Cass., Sez. VI, Ord., 14 dicembre 2016, n. 25638)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione fornisce una rilevante precisazione in materia di notifiche agli Enti pubblici.

Nello specifico la Suprema Corte di Cassazione rileva che gli avvocati dipendenti degli enti pubblici sono abilitati al patrocinio solamente in favore dell’ente dal quale dipendono e che pertanto la cessazione del rapporto di lavoro determina la mancanza di legittimazione a compiere e ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comportando il totale venir meno dello ius postulandi per una causa equiparabile a quelle elencante dall’art. 301 c.p.c.

Di conseguenza: 1) la notifica della sentenza diretta all’ente pubblico al precedente avvocato non più dipendente dell’ente pubblico deve considerarsi inesistente e come tale inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; 2) deve ritenersi nulla la sentenza resa all’esito del giudizio svoltosi tra le parti senza che sia stata dichiarata la sua interruzione ex art. 301 c.p.c., comma 1 in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro dell’avvocato dipendente.

Nei fatti veniva proposto appello nei confronti di un Ente pubblico che in tale grado veniva difeso e rappresentato da avvocato proprio dipendente.Nelle more del giudizio di secondo grado cessava il rapporto di pubblico impiego che legava l’avvocato che rappresentava e difendeva l’Ente, ma non veniva dichiarata l’interruzione del medesimo giudizio che si chiudeva con sentenza sfavorevole all’Ente, poi notificata telematicamente all’avvocato. L’Ente proponeva ricorso per cassazione nel termine lungo di impugnazione rilevando l’inesistenza della notifica intervenuta a soggetto non più dipendente dell’Ente ed insistendo per la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell’art. 301 c.p.c.

In ragione dei principi sopra espressi la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello.

A cura di Silvia Ventura