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giurisprudenza

La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della sua consegna all’Ufficiale Giudiziario (Cass., Sez. VI, Ord., 3 febbraio 2015, n. 1894)

La Suprema Corte, nell’ordinanza in commento, ha ribadito l’ormai consolidato principio in base al quale la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario (Cfr. Corte Cost. n. 477/2002). Pertanto, ai fini della valutazione della tempestività della notificazione, sempre per il notificante, è sufficiente valutare se quest’ultimo abbia provveduto, nel termine assegnato dalla legge o dal Giudice, a recapitare copia dell’atto all’Ufficiale Giudiziario. In altri termini, qualora la tardività della consegna sia addebitabile esclusivamente ad errori od all’inerzia dell’Ufficiale Giudiziario, la data di ricezione dell’atto non rileva ai fini dell’esclusione della tempestività dell’adempimento, potendo, tutt’al più comportare, ove necessario, la richiesta della rinnovazione della notifica; richiesta, quest’ultima, che dovrà essere valutata secondo un principio di ragionevolezza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 17352/09)
Tale principio, come precisato dalla Corte, ha portata generale, applicandosi, come nel caso in esame, anche nell’ipotesi in cui il termine per la notifica sia assegnato dal Giudice d’appello per l’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.
 

a cura di Marco Ferrero