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giurisprudenza

La notifica presso lo studio di un avvocato deceduto (o cancellato dall’Albo) deve essere considerata sanabile nell’ipotesi in cui un altro prefessionista ne continui l’attività (Cass., Sez. II, 4 maggio 2011, n. 9797)

La notifica presso lo studio di un avvocato deceduto (o cancellato dall'Albo) deve essere considerata sanabile nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività: in questo caso, infatti, lo studio deve essere considerato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio deve ritenersi effettuata con riferimento all'organizzazione in sé.

Nel caso sottoposto all'esame dei Giudici della Corte, l'Ufficiale giudiziario aveva notificato il biglietto di cancelleria recante l'indicazione della data di udienza di discussione, limitandosi a dare conto dell'avvenuto decesso dell'avvocato: avrebbe invece dovuto provvedere alla notifica a mani al collega di studio, in ragione della sostanziale equiparazione dello studio professionale all'ufficio.

Pertanto, in questi casi, ad avviso del Collegio, la mancata conoscenza della data di udienza deve essere ascritta ad errore scusabile e deve essere accolta l'istanza di remissione in termini.

A cura di Maria Dell'Anno