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giurisprudenza

La notificazione della sentenza va effettuata e indirizzata al procuratore costituito nel domicilio eletto (Cass., Sez. II, 2 settembre 2015, n. 17452)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento torna a pronunciarsi in materia di notifiche specificando un principio tanto consolidato quanto rilevante ai fini pratici.
La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che il procuratore costituito è ai sensi dell’art. 170 c.p.c. il naturale destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette alla parte, chiarisce che la notificazione della sentenza vada effettuata e indirizzata al procuratore costituito quale destinatario dell’atto nel domicilio eletto. Ai fini pratici ciò significa che nella relata di notifica debba essere espressamente indicato il procuratore costituito quale destinatario dell’atto, seppur c/o il domicilio eletto.
Nel caso di specie la sentenza veniva notificata alle parti nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario senza alcun riferimento al procuratore costituito, non menzionato quale destinatario dell’atto nella relata di notifica.
L’impugnazione della sentenza veniva proposta oltre il termine di trenta giorni dalla suddetta notifica e l’investita Corte di Appello dichiarava l’impugnazione inammissibile per superamento del termine breve di impugnazione.
La Corte di Cassazione in ottemperanza al suddetto principio di diritto rilevava che nel caso specifico la notifica della sentenza avrebbe dovuto essere effettuata al procuratore costituito nel domicilio eletto e che pertanto la notifica indirizzata al solo procuratore domiciliatario senza menzione del procuratore costituito quale destinatario dell’atto non era idonea a far decorrere il termine breve.
Per tali ragioni accoglieva il ricorso con rinvio.
A cura di Silvia Ventura