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giurisprudenza

La notificazione ricevuta da uno stretto familiare del destinatario nel luogo della residenza di quest’ultimo è valida, anche se l’avviso di ricevimento non esplicita la sua qualità di convivente (Cass., Sez. III , 19 dicembre 2014, n. 26931)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha affermato un importante principio in punto di validità della notificazione a mezzo del servizio postale eseguita nel luogo di residenza del destinatario, laddove il plico sia ricevuto da uno stretto familiare.Il Collegio, difatti, ha ribadito un principio pacifico in giurisprudenza, precisando che la mancata indicazione della qualità di convivente della persona della famiglia, che riceve il piego sull’avviso di ricevimento della raccomandata, non produce alcuna nullità, poiché la l. 890 del 1982 art. 1, ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare che si trova a casa del destinatario al momento della notifica ed abbia preso in consegna l’atto, salvo prova contraria, da fornirsi a cura dell’interessato, dell’assenza di tale condizione. La Corte chiarisce, inoltre, che risulta privo di rilievo il fatto che il familiare sia anagraficamente residente altrove, atteso che la sua presenza presso l’abitazione del destinatario genera – al momento del recapito – quantomeno una presunzione di convivenza temporanea.

A cura di Guendalina Guttadauro