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giurisprudenza

La nullità relativa determinata dall’omesso invio alle parti della bozza della relazione del ctu è sanata se il Giudice fissa un nuovo termine per il deposito delle osservazioni, nonché nel caso in cui il relativo vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (Cass., Sez. VI, Ord., 4 marzo 2019, n. 6230)

Nel caso in esame, i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte di Appello sul presupposto che la relazione del c.t.u. resa in quel grado di giudizio era stata depositata (e posta a fondamento della decisione della corte territoriale) in violazione degli articoli 195 e 196 c.p.c.

In particolare, il c.t.u. nominato nel grado di appello aveva depositato la propria relazione finale in difetto dell’invio alle parti della bozza della relazione; per l’effetto, la Corte di Appello aveva disposto la restituzione degli atti al c.t.u. e fissato termini (i) per la trasmissione di note critiche al c.t.u. e (ii) per il deposito della relazione finale del c.t.u.

A seguito dell’invio delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, il c.t.u. aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale.

Alla successiva udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.

La Corte di Appello, però, nel decidere la causa, ha fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, depositata prima delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.

Sul punto, la Cassazione richiama il proprio orientamento secondo cui “la nullità relativa determinata dall’omesso invio alle parti della bozza della relazione del ctu è sanata se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia ovvero anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione rimettendo in termini le parti per formulare le proprie osservazioni critiche alla ctu sicchè all’esito egli possa esercitare con piena cognizione i poteri attribuitigli dagli artt. 196 e 197 c.p.c.

Nel caso di specie, osserva la Suprema Corte, la Corte di Appello, da un lato, “ha sanato la nullità derivante dal mancato invio alle parti della bozza della relazione peritale fissando un nuovo termine per la trasmissione al ctu delle loro osservazioni sulla relazione depositata”.

D’altro lato, osserva la Corte, a fronte dell’inadempimento del c.t.u. all’obbligo “di rispondere alle osservazioni trasmesse e di confermare o rettificare la prima relazione alla luce di esse”, le parti (limitandosi a “riportarsi ai propri scritti difensivi, ivi comprese le note inviate telematicamente“) non hanno svolto specifica opposizione alla prima difesa utile, così determinando la sanatoria ex art. 157, secondo comma, c.p.c. dell’eventuale nullità.

A cura di Giulio Carano