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giurisprudenza

La parte onerata ad attivare il procedimento di mediazione deve partecipare al primo incontro di fronte al mediatore, pena l’improcedibilità della domanda (Tribunale di Firenze, Sez. III,Sentenza, 21 aprile 2015, Dott. Ghelardini)

La fattispecie all’esame della sentenza in commento è quella di un giudizio ordinario di merito introdotto con opposizione ex art. 645 c.p.c. nel quale il Giudice aveva disposto d’ufficio di procedersi a mediazione delegata, che veniva regolarmente attivata ma alla quale il debitore opponente non partecipava neanche al primo incontro innanzi a mediatore.
Con l’occasione il Tribunale di Firenze si pronuncia su due questioni di estrema importanza in ordine al rapporto tra procedimento di mediazione e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: dapprima, individua quale sia la parte onerata ex lege ad intraprendere il tentativo di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quali siano le conseguenze del mancato esperimento; in seconda battuta, si esprime in ordine al se possa dirsi assolta o meno la condizione di procedibilità dell’opposizione qualora il relativo procedimento venga avviato e parte opponente non partecipi al primo incontro di fronte al mediatore.
In ordine al primo profilo, il Tribunale, citando un proprio precedente del 30.10.2014, afferma di aderire a quell’orientamento secondo cui la parte onerata ex lege ad intraprendere il tentativo di mediazione deve essere individuata nella parte opponente, con la conseguenza che in caso di mancato esperimento dello stesso, la sanzione dell’improcedibilità non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del d.i..
Con riferimento alla seconda questione, il Giudice muove anzitutto dalla considerazione per cui l’inciso della legge “esperire una procedura” non può significare semplicemente avviarla, bensì compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico, il che, nel caso della mediazione coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l’altra parte compare, con l’avvio dell’effettiva attività mediatoria.
Il Tribunale ritiene, dunque, che la parte onerata ex lege, e cioè la parte opponente nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, abbia in ogni caso l’onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore al fine di integrare la condizione di procedibilità dell’azione. E ciò non solo quando, come di solito accade, la stessa parte opponente abbia promosso tale procedimento, ma anche quando lo stesso, come nel caso di specie, sia stato in concreto attivato dalla controparte.
Appare qui utile segnalare che nel rendere tale decisione, il Giudice è confortato dal ritenere che l’inciso dell’art. art. 8, comma IV bis del D. Lgs. 28/2010 e s.m., ai sensi del quale la mancata partecipazione comporta unicamente conseguenze sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116, II co. c.p.c.) e l’applicazione di una sanzione pecuniaria, non può che riferirsi, per la ratio della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell’istituto in parola, in via esclusiva nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all’esperimento della mediazione. Diversamente infatti, cioè ritenendo applicabili anche alla parte onerata ex lege le sole sanzioni di cui al citato art. 8, le si renderebbe possibile assolvere alla condizione, assicurando la procedibilità della propria domanda, semplicemente attivando il procedimento e non mediante “l’esperimento”, nel senso supra descritto, dello stesso.
Sulla base di queste considerazioni, unitamente alla conclusione resa in ordine alla prima questione, il Tribunale, in conclusione, ritiene che sia sanzionabile con l’improcedibilità il comportamento della parte opponete, onerata ex lege, che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento da parte sua, non lo coltiva non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.

A cura di Alessandro Marchini