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giurisprudenza

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale su eccezioni e questioni che risultino superate o assorbite, purché le riproponga espressamente, in modo chiaro e preciso, nel nuovo giudizio (Cass., Sez. III, 11 gennaio 2017, n. 413)

Il caso in esame trae origine da una sentenza del Tribunale di Sulmona che (i) accertava la responsabilità del Comune, in qualità di conduttore, per i danni arrecati all’immobile dalla sub-conduttrice e (ii) condannava direttamente quest’ultima, ai sensi dell’art. 1595 c.c., al risarcimento dei danni patiti dal locatore.

A fronte dell’appello principale proposto dal locatore e degli appelli incidentali proposti da conduttore e sub-conduttrice, la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha (i) condannato il Comune al risarcimento dei danni patiti dal locatore e (ii) ha condannato altresì la sub-conduttrice a tenere indenne il Comune di quanto sarebbe stato costretto a pagare al locatore in forza della predetta condanna.

Con ricorso in Cassazione la sub-conduttrice ha contestato quest’ultima sentenza sostenendo, tra l’altro, che il giudice d’appello non avrebbe potuto condannare la ridetta sub-conduttrice a tenere indenne il Comune, poiché “questo non aveva proposto appello incidentale, eventualmente condizionato, al fine di insistere nella domanda, avanzata invece in primo grado, di condanna della C. a tenerlo indenne da ogni pagamento che avrebbe dovuto corrispondere” al locatore; comunque, lamenta ancora la ricorrente, “il giudice d’appello non avrebbe potuto condannare la C. perchè il Comune non aveva riproposto quest’ultima domanda nemmeno ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”.

Giova precisare fin da subito che, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in esame, il Comune – pur non avendo espressamente riproposto in appello la domanda, avanzata in primo grado, di essere tenuto indenne dalla sub-conduttrice – “si è costituito in appello ed ha resistito, oltre che all’appello principale del [locatore] (rispetto al quale ha proposto anche appello incidentale), anche all’appello incidentale della [sub-conduttrice] (volto, tra l’altro, a contestare l’errore del primo giudice nel porre direttamente a suo carico la condanna al pagamento della somma liquidata in favore dell’attore)”.

Sotto il primo profilo – afferma la Cassazione richiamando dei precedenti conformi – la sentenza oggetto di ricorso è corretta poiché il Comune, in quanto vittorioso in primo grado nei confronti della sub-conduttrice “non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”.

Quanto alla seconda doglianza avanzata dalla sub-conduttrice – circa l’asserita rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande proposte in primo grado – la Cassazione ha rilevato che dalle difese svolte dal Comune in sede di appello si deve desumere una volontà incompatibile con la rinuncia alla domanda di manleva già avanzata nei confronti della sub-conduttrice.

In sede di appello il Comune, si legge nella sentenza, ha soltanto omesso di riproporre espressamente la domanda di manleva, mentre mediante le complessive difese ha evidenziato “la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito”: anche sotto tale profilo, pertanto, la Corte sottolinea la correttezza della sentenza gravata.

A cura di Giulio Carano