Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La prescrizione presuntiva non opera per i crediti vantati nei confronti dell’amministrazione dello Stato (Cass., Sez. VI, Ord., 5 giugno 2020, n. 10658)

Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha enunciato due fondamentali principi di diritto applicabili in materia di liquidazione dei compensi all’avvocato che abbia assistito clienti ammessi al patrocinio a spese dello stato.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito, la prescrizione presuntiva costituisca sempre un fatto estintivo del credito e non un fatto costitutivo dello stesso con la conseguenza che la relativa eccezione costituisce un’eccezione in senso stretto, rilevabile esclusivamente dal convenuto e, pertanto, sottoposta al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice.

Nella medesima pronuncia, inoltre, è stato fatto espresso riferimento alla circostanza che la prescrizione presuntiva non opera in riguardo alle obbligazioni in cui è parte lo Stato, a causa della particolare natura di uno dei soggetti parte della stessa (lo Stato) che è tenuto sempre al rispetto di particolari formalità. L’eccezione presuntiva può operare soltanto in relazione a quei rapporti che si svolgono senza formalità, nei quali anche il pagamento può avvenire in assenza di mandato di pagamento, rapporti diversi da quelli che caratterizzano l’avvocato che richiede la liquidazione del compenso relativo ad una ammissione al patrocinio a spese dello stato ed il Ministero.

A cura di Sofia Lelmi