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giurisprudenza

La prova dell’esistenza di un impedimento assoluto a comparire ad un’udienza, già tenuta dal COA, ha valore solo se si dimostri anche l’impossibilità di comunicare in tempo utile l’impedimento stesso (Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2015, n. 3670)

A seguito della condanna alla sospensione da parte del COA, un avvocato ricorreva al CNF, lamentando che il Consiglio dell'Ordine locale avesse deciso senza la presenza del ricorrente e del suo difensore e senza che essi avessero potuto produrre documenti e depositare la lista testi. Il CNF, confermando gli addebiti, precisava che non era stata fornita prova dell'impedimento assoluto a comparire all'udienza fissata, né con riferimento al ricorrente, né relativamente al suo difensore. Risultava infatti al Consiglio: che il ricorrente non avesse inviato al COA il certificato in cui si attestava che il ricorrente, a seguito di un ricovero ospedaliero, avesse bisogno di riposo e terapia domiciliare fino a data successiva a quella dell'udienza; che detto certificato, successivamente prodotto di fronte al CNF, era generico e non attestava l'impedimento assoluto a comparire in udienza; che non risultava inviata al COA la certificazione attestante l'impossibilità per il difensore del ricorrente di presenziare all'udienza in ragione di un incidente occorso qualche giorno prima; che comunque il termine per il deposito della lista testi era già scaduto prima del sinistro.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, confermando quanto affermato dal CNF, non solo hanno ribadito la mancata prova, da parte del ricorrente e del suo difensore, della comunicazione tempestiva al COA dell'impossibilità assoluta a comparire in udienza, ma hanno anche precisato che non risultava altresì provata l'esistenza di un caso di forza maggiore o un impedimento assoluto a comunicare al COA tale impossibilità. Secondo le Sezioni Unite non ha senso provare a posteriori l'esistenza di un impedimento a comparire a una udienza già tenuta se non provando anche l'impossibilità di comunicare in tempo utile detto impedimento, sia perché è onere della parte evitare che sia svolta l'attività che le è impedita, sia perché presentando tardivamente la certificazione ci si sottrarrebbe ad un controllo efficace circa la veridicità della stessa.

A cura di Leonardo Cammunci