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giurisprudenza

La regola della non contestazione riguarda solamente “i fatti”, mentre la scelta dello scaglione applicabile ai fini della liquidazione del compenso al difensore rientra nelle prerogative del Giudice di merito (Cass., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 23897)

Un avvocato ricorreva alla Corte di Cassazione contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, con la quale veniva ridotto il compenso preteso per l’attività difensiva svolta, giudicato eccessivo; la Corte d’Appello, in particolare, riteneva inapplicabile lo scaglione di valore indicato dal professionista e prendeva a riferimento, in assenza di diversi elementi, lo scaglione corrispondente al valore della causa indicato nell’atto di appello ai fini della determinazione del contributo unificato. Uno dei motivi di ricorso verteva sulla considerazione che lo scaglione maggiore indicato nella richiesta di liquidazione del compenso non era stato contestato dalla cliente e dunque, in ossequio al principio di cui all’art. 115 c.p.c., la Corte d’Appello si sarebbe dovuta attenere ad esso.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, in proposito ha affermato che la regola della non contestazione riguarda, anche testualmente (cfr. art. 115 c.p.c.), soltanto i “fatti”; la determinazione dello scaglione applicabile ai fini della liquidazione del compenso al difensore, non essendo un “fatto”, rientra nelle prerogative del giudice di merito.

A cura di Leonardo Cammunci